domenica 9 agosto 2015 0 commenti

RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

Lo Stato patrimoniale può essere classificato secondo i vari criteri:

  • Il criterio finanziario;
  • il criterio funzionale;
  • il criterio del ciclo operativo aziendale.
Vediamo in cosa si differenziano questi tre criteri.
Criterio finanziario
La riclassificazione dello stato patrimoniale in base al criterio finanziario porta ad aggregare:
  • Gli elementi attivi del patrimonio in base al loro grado di liquidità, cioè in base alla loro capacità di essere trasformati in tempi rapidi ed in modo economico in liquidità;
  • gli elementi passivi del patrimonio in base al loro grado di esigibilità, cioè in base alla loro scadenza, per quanto concerne i debiti e al periodo di distribuzione nel caso delle poste ideali del patrimonio netto.
Con questo criterio di classificazione, i valori dell'attivo rappresentano gli investimenti in attesa di realizzo diretto ed indiretto alla data del bilancio, mentre i valori del passivo rappresentano il capitale acquisito all'età di chiusura dell'esercizio.
Per realizzo diretto si intende la vendita dei beni (ad esempio delle merci, dei prodotti presenti in magazzino) e conseguimento di un relativo ricavo.
Per realizzo indiretto si intende il conseguimento dei ricavi durante la vita utile dei beni, ricavi tali da consentire la copertura dei costi sostenuti. Sono attività per le quali vi è un realizzo indiretto i fabbricati, i macchinari, attrezzature, eccetera.
Le attività costituiscono il fabbisogno finanziario dell'impresa alla data del bilancio, mentre le passività e il capitale netto rappresentano le fonti di finanziamento in atto alla data del bilancio.
Questo criterio di riclassificazione lo stato patrimoniale è quello più largamente utilizzato.
Ricordiamo che per gestione caratteristica dell'impresa si intende l'attività che rientra nell'oggetto tipico dell'azienda. Ad esempio per un'impresa mercantile, l'attività caratteristica sarà l'acquisto di merci e valori di vendita.
Per un'impresa che produce frigoriferi, l'attività caratteristica è data dall'acquisto dei fattori produttivi, la loro trasformazione dei frigoriferi e dalla vendita di questi ultimi sul mercato.
Per gestione accessoria si intendono  quelle attività diverse da quelle tipiche dell'impresa che sono poste in essere con lo scopo di impiegare in modo redditizio dei mezzi liquidi o al fine di creare collegamenti proficui con altre imprese.
Ad esempio, rientra nella gestione accessoria l'attività di un'impresa mercantile che investa dell'eccedenza di liquidità in titoli pubblici per lucrare interessi.
Infine la gestione finanziaria è costituita dalle attività di reperimento di capitale e dal loro impiego dell'impresa.
Criterio del ciclo operativo aziendale
Per ciclo operativo aziendale si intende il tempo che intercorre tra il momento in cui l'impresa sostiene i costi per l'acquisizione dei fattori produttivi e il momento in cui essa consegue ricavi relativi alla vendita delle merci o dei prodotti finiti sul mercato.
Riclassificare lo stato patrimoniale in base al criterio del ciclo operativo aziendale significa aggregare le attività e le passività in attività e passività a breve e a medio e lungo termine non in base alla loro liquidità ma in base alla durata del ciclo operativo aziendale.
La durata di tale ciclo può variare a seconda del settore di attività e a volte varia anche tra imprese lo stesso settore.
Tale durata potrà essere inferiore all'anno in alcuni casi, mentre in altri casi potrà durare anche più esercizi (si pensi ad esempio alle imprese che operano su commessa realizzando lavori di durata ultra annuale).
Questo criterio di riclassificazione dello stato patrimoniale è particolarmente complesso da applicare e può essere usato solamente da analisti interni che dispongono delle informazioni necessarie per poter procedere alle necessarie aggregazioni delle voci di bilancio. Nella pratica è il criterio di classificazione meno impiegato.
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GRUPPI AZIENDALI

Un'impresa non è altro che un sistema economico aperto che entra in relazione con altre imprese dando vita a dei legami che possono avere un'intensità e una stabilità estremamente diverse.
Si può parlare di gruppo aziendale quanto:

  • Ci troviamo di fronte ad una pluralità di imprese ognuna delle quali ha una propria autonomia giuridica;
  • Le imprese hanno la veste giuridica di società, riferibili mente di capitali;
  • esiste un legame tra le varie imprese, in modo tale che una società del gruppo possiede la maggioranza o una parte delle quote di capitale delle altre imprese che le permette di esercitare il potere di controllo sulle altre e di garantire una condotta economica unitaria a tutto il gruppo.
La società che esercita il controllo sulle altre prende il nome di società capogruppo o holding.
I tre requisiti che abbiamo appena visto (pluralità di aziende, veste giuridica societaria e legame finanziario rappresentato dalla partecipazione capitale) sono fondamentali per l'esistenza di un gruppo aziendale.
Va detto però che un'accezione più ampia del concetto di gruppo considera sufficiente la presenza di un soggetto economico in grado di imporre le proprie scelte alle aziende del gruppo anche in assenza della partecipazione delle imprese che lo formano.
Una partecipazione della capogruppo al capitale delle altre imprese non sarebbe necessario per configurare il gruppo il ruolo di controllo della capogruppo si potrebbe fondare su situazioni di fatto accordo tra le parti, ma non necessariamente sul possesso di quote di partecipazione al capitale.
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Area di consolidamento del bilancio di gruppo

Il Processo di redazione del bilancio consolidato di gruppo ha inizio con la definizione dell'area di consolidamento, cioè con la scelta delle imprese del gruppo da considerare ai fini dell'integrazione. Stabilire l'area di consolidamento significa definire un sottogruppo all'interno delle imprese facenti parte del gruppo aziendale, i cui bilanci verranno successivamente consolidati.

Imprese incluse nell'area di consolidamento
Secondo quanto dispone l'articolo 27 del decreto legislativo 127/ 91 devono essere incluse nella di consolidamento le imprese sulle quali l'impresa controllante esercita:

  • Un controllo di diritto;
  • un controllo di fatto.
Inoltre vanno comprese nell'area di consolidamento le società veicolo e le imprese a controllo congiunto.
Si parla di controllo di fatto quanto l'impresa controllante ha:
  • La disponibilità, diretta o indiretta della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria;
  • il controllo autonomo della maggioranza dei diritti di voto derivante da accordi con altri soci (quali patti di sindacato, rinuncia al diritto di voto, eccetera).
Si parla di controllo di fatto quando l'impresa controllante ha:
  • Un'influenza dominante derivante dalla disponibilità, diretta o indiretta, di voti nell'assemblea ordinaria (quindi nei casi di minoranza qualificata);
  • un'influenza dominante esercitata in virtù di un diritto derivante da contratto o da una clausola statutaria.
Sono considerate società veicolo le società create appositamente o utilizzate al fine di realizzare operazioni nell'interesse di un'altra società anche se non solo formalmente controllate.
Infine le imprese a controllo congiunto vanno incluse nell'area del consolidamento se:
  • La partecipazione risulta qualificata (non meno del 20% dei voti o del 10% la società è quotata in borsa);
  • il controllo deve essere esercitato congiuntamente (nessuno dei due soci di avere il dominio autonomamente).
Imprese escluse dall'area di consolidamento
Secondo quanto dispone l'articolo 28 del decreto legislativo 127/ 91 possono essere escluse dall'area di consolidamento le imprese controllate:
  • La cui inclusione sarebbe irrilevante ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo. La valutazione della non rilevanza va fatta sia con riferimento alla singola impresa che ha tutte le imprese del gruppo considerate poco significative. Inoltre l'irrilevanza va valutata sia nei termini quantitativi che qualitativi. In genere si ritiene che non possano essere considerate poco rilevanti le società quotate in borsa;
  • nelle quali l'esercizio del diritto di voto è soggetto a forti restrizioni (esempio: situazioni politiche incerte, procedimenti di nazionalizzazione o di esproprio, procedure concorsuali, eccetera). Tali restrizioni devono essere gradi e durature;
  • per le quali le informazioni non sono ottenibili in maniera tempestiva (esempio: fatti straordinari, circostanze politiche);
  • le cui azioni sono possedute solamente con lo scopo immediato (entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio) e non eventuale, di una successiva rivendita. La destinazione alla vendita può essere originaria o anche sopravvenuta e le azioni in questione devono essere inserito nel bilancio della controllante nell'attivo circolante.
L'esclusione di tale impresa dall'area di consolidamento è una possibilità e, dunque, non costituisce un obbligo.
 
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